Lo Statuto
In questa sezione, troverai una panoramica dettagliata del nostro statuto, che illustra i principi fondamentali che guidano il nostro operato e le modalità con cui intendiamo raggiungere i nostri obiettivi. Invitiamo tutti coloro che condividono i nostri valori e la nostra missione a unirsi a noi in questo importante percorso
Art.1 Costituzione, denominazione e sede
- È costituita a Modena l’Associazione denominata “Associazione Prof. G.P. Vecchi:pro senectute et dementia odv “, senza fini di lucro, con sede in Modena.
- La durata dell’Associazione è illimitata.
- L’assemblea potrà deliberare eventuali modifiche della sede nell’ambito del comune di Modena senza procedere a modifica del presente statuto. Farà fede la sede legale comunicata all’agenzia delle entrate.
Art.2 Scopi e finalità
- L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
- Raccogliere dati scientifici e di esperienza verificati sui percorsi di prevenzione primaria e secondaria delle malattie croniche invalidanti correlate all’età. In questo ambito si possono collocare dati e proposte connessi con lo stile di vita, sugli effetti dell’isolamento sociale, sugli approcci non solo di medicina allopatica ma anche alternativa, che per esempio vengono trattati nei caffè Alzheimer. Promuovere progetti pilota come Cà Nostra, nei quali inserire attività stimolanti come la recita di poesia e di approcci come l’autobiografia. I dati e le proposte si intendono riferiti non solo al malato, ma anche al familiare, visto che costituiscono una diade connessa da inscindibili legami positivi e/o negativi e sui loro effetti sulle richieste assistenziali sia informali che formali.
- Quindi diffondere corrette informazioni sulla cura e la gestione delle malattie croniche invalidanti correlate all’invecchiamento, fra cui le malattie dementigene.
- Fornire sostegno psicologico e adeguate e aggiornate indicazioni gestionali alle famiglie degli ammalati.
- Stimolare la nascita di centri di assistenza e la formazione di personale specializzato, anche tramite la disponibilità in ambito formativo delle esperienze maturate in questo campo dall’Associazione.
- Potenziare l’assistenza domiciliare.
Ai sensi dell’art. 5 digs 117-17 l’associazione svolge attività nel settore:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea de soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
Le attività sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell’associazione.
Art.3 Risorse economiche
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi degli aderenti,
- contributi privati,
- contributi dello stato e di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati unicamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs 117-17.
Art. 4 Membri dell’Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
- L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
- Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea su ricorso presentato dal richiedente l’ammissione.
- La qualità di socio si perde per:
- recesso,
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito,
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.
- persistenti violazioni degli obblighi statutari,
- L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di precedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo cosi’ facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
- Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzionedelle quote associative versate.
Art.6 Doveri e diritti degli associati
- I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni, legalmente adottate dagli organi associativi,
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione.
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo,
- prestare la loro opera a favore dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, partecipare all’Assemblea con diritto di voto, accedere alle cariche associative,
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta al comitato direttivo
Art.7 Organi dell’Associazione
- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci,
- il Comitato direttivo,
- il Presidente.
- L’organo di controllo (eventuale)
Art.8 L’assemblea
- L’Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
- L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
- L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
- L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci o l’intero Comitato direttivo.
- L’Assemblea, ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art.9 Il Comitato direttivo
- Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiori a 3 e non superiori a 9 nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili. Possono far parte del comitato esclusivamente gli associati.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un segretario
- Al Comitato direttivo spetta di:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea,
- predisporre il bilancio documentando la natura secondaria e strumentali delle attività diverse ai sensi dell’art. 6 digs 117-17,
- nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario,
- deliberare sulle domande di nuove adesioni, provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
- Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art.10 Il Presidente
- Il Presidente nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo.Il potere di rappresentanza del presidente è generale. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati al cui precedente Art 2.
Art. 12 Organo di Controllo (eventuale)
È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L’Organo di Controllo, se nominato:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.13 Sezioni territoriali
L’assemblea può deliberare qualora lo ritenga opportuno in base al numero di volontari attivi su un determinato territorio e delle attività da questi portate avanti, di costituire delle sezioni locali dell’associazione, nel rispetto dell’unità della struttura dell’associazione.
Le sezioni locali sono organizzate da un coordinatore territoriale con compiti organizzativi e promozionali, scelto tra i soci operanti su quel territorio che, all’avvio della sezione viene nominato dal Comitato direttivo dell’associazione e in seguito è nominato direttamente dai volontari attivi in quella sezione. Le sezioni locali non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono, in accordo con la sede centrale, organizzare attività promozionali, di volontariato e di raccolta fondi sul loro territorio e seguire specifici
progetti sul territorio. Le sezioni locali possono legittimamente utilizzare il nome, il logo e il
codice fiscale della sede centrale.
I coordinatori partecipano alle attività del Comitato direttivo con diritto di parola, ma senza diritto di voto a meno che non siano stati regolarmente eletti dall’assemblea generale dell’associazione. Qualora fosse necessario l’assemblea potrà approvare un apposito regolamento sul funzionamento delle sezioni decentrate. Potranno essere organizzati specifici momenti d’incontro periodico tra i coordinatori territoriali e il consiglio direttivo con funzioni progettuali, organizzative e di confronto sulle linee d’azione dell’associazione.
Art. 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione
imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 16 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Art. 17 Norme transitorie
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
Il presente verbale statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art.82 del Codice del terzo settore.
